Comunicazione relativa alla polizza di tutela professionale

Comunicazione relativa alla polizza di tutela professionale
Ultimamente sono apparsi alcuni interventi sui social in cui si associava l'efficacia della copertura assicurativa fornita attraverso il Collegio Capitani che garantisce l'indennizzo ai marittimi in caso di revoca del titolo abilitativo al dettato normativo di cui all'art. 1900 c.c. che nega la copertura assicurativa in caso di dolo o colpa grave.
Occorre quindi fare chiarezza sul punto.
L'art. 1900 c.c. recita testualmente: " L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave".
Nulla statuisce circa la possibilità o meno per l'assicurazione di corrispondere un indennizzo in caso di ritiro del titolo abilitativo.
Per mera statistica non ricordiamo sinistri avvenuti che non siano stati gestiti dall'assicuratore.
Del tutto diverso è invece quanto stabilito dall'art. 1900 c.c. in caso di dolo o colpa grave nella causazione del sinistro.
Su tale ultimo aspetto la Convenzione stipulata per mezzo del Collegio dei Capitani con il proprio assicuratore - comunque facente parte di uno dei più importanti Gruppi Assicurativi a livello nazionale e Internazionale (visionabile sul nostro sito) è del tutto conforme alle normative vigenti e consente al contraente di ottenere un indennizzo nei casi e nei modi indicati dall'art. 12 del contratto di assicurazione con sola esclusione prevista dal successivo articolo.
ARTICOLO 12) AMBITO DELL'ASSICURAZTONE.
A) DIFESA PROFESSIONE
La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato, qualora a causa di eventi connessi
nell'espletamento delle sue funzioni:
a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
b) sia sottoposto a procedimento giudiziario o amministrativo per asseriti fatti colposi o per
contravvenzione;
c) debba presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha privato del titolo professionale adottato
in conseguenza diretta ed esclusiva di un sinistro marittimo,fluviale, lacustre, portuale anche se
derivante da inquinamento.
B) SOSPENSIONE O REVOCA DELLA PATENTE
Inoltre, la garanzia prevede a favore dell'Assicurato:
d) la copertura, mediante la corresponsione a rate mensili posticipate della diaria convenuta in polizza,
pari a € 150,00 per un periodo massimo di 365 giorni, del rischio del ritiro temporaneo della patente in
esecuzione dì provvedimento dell'Autorità Italiana che sia conseguenza diretta ed esclusiva
dell'incidente di cui sopra;
e) la copertura, mediante corresponsione dl un importo di € 54.000,00, del rischio della revoca della
patente in esecuzione di provvedimento dell'Autorità Italiana che sia conseguenza diretta ed esclusiva
dell'incidente di cui sopra. Nel caso in cui dopo la pronuncia di sospensione intervenga un
provvedimento di revoca, la Società provvederà a corrispondere unicamente un importo pari alla
differenza tra la somma di € 54.000,00 e quanto erogato.
ARTICOLO 13) ESCLUSIONI.
L'assicurazione non è operante nei seguenti casi:
a) Assicurato con titolo professionale idoneo ma scaduto, salvo che venga comunque rinnovato dalle
competenti autorità entro tre mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato esito sia determinato
direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;
b) Assicurato non abilitato a qualche specifica attività professionale a norma delle disposizioni in
vigore;
c) Assicurato che effettui navigazioni non in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni
della Licenza di Navigazione;
d) Sinistro causato in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope in
violazione delle disposizioni vigenti;
e) Sinistro occorso durante la partecipazione a gare o competizioni sportive;
f) Sinistro conseguente a disastro ecologico atomico, radioattivo;
g) imputazioni derivanti da infrazioni volontarie delle leggi in genere;
h) mancato rinnovo del titolo professionale, revoca o annullamento per sopravvenuti difetti fisici o
requisiti morali nonché per raggiunti limiti di età.
Donde vi possono essere innumerevoli sospensioni del titolo abilitativo che invece non sono comminate per condotte dolose o gravemente colpose per cui quindi sarebbe riconosciuto l'indennizzo."


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